Sez. 2, Sentenza n. 2697 del 14/03/1991 (Rv. 471257 - 01)
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Trasferimento della servitù in luogo diverso | Iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente - Inammissibilità.
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Trasferimento della servitù in luogo diverso
Ai sensi del primo comma dell'art. 1068 cod. civ., non è consentito lo spostamento delle opere necessarie per l'esercizio della servitù per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente, il quale, ove l'originario esercizio di quel diritto impedisca di eseguire lavori, operazioni o miglioramenti, può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l'esercizio del suo diritto senza che questi possa rifiutare, atteso che, se l'offerta non è accettata, il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente per decisione del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)