Sez. 2 - , Ordinanza n. 14821 del 07/06/2018 (Rv. 648853 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Condizioni - Iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente – Inammissibilità – Conseguenze.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
Ai sensi dell'art. 1068 c.c., lo spostamento delle opere necessarie per l'esercizio della servitù non può avvenire per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente il quale, ove l'originario esercizio di quel diritto impedisca di effettuare lavori, operazioni o miglioramenti, può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per godere del suo diritto; ove, tuttavia, detta offerta non sia accettata, tale spostamento può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente o per decisione del giudice o per effetto di convenzione scritta ex art. 1350, n. 4, c.c. intercorsa tra le parti, implicando il mutamento del luogo di esercizio variazioni nel contenuto della servitù medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1350 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)