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Sez. 2, Sentenza n. 1303 del 10/06/1967 (Rv. 327851 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - IN GENERE - SMARRIMENTO INCOLPEVOLE DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI CITAZIONE GIA NOTIFICATA - RICOSTRUZIONE DELL'ATTO MEDIANTE PROVA PER INTERROGATORIO O PER TESTI - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327851-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - IN GENERE - SMARRIMENTO INCOLPEVOLE DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI CITAZIONE GIA NOTIFICATA - RICOSTRUZIONE DELL'ATTO MEDIANTE PROVA PER INTERROGATORIO O PER TESTI - POSSIBILITA.*

Nel caso di smarrimento incolpevole di un atto di citazione da parte dell' ufficiale giudiziario che ne abbia gia eseguito la notificazione, e ammissibile la ricostruzione dell'atto, attraverso le risultanze della prova per interrogatorio e per testi, con la riproduzione descrittiva di esso in tutti i suoi estremi formali e sostanziali -salva ed impregiudicata l'indagine sulla idoneita degli stessi a soddisfare le finalita specifiche dell'atto-, in virtu del principio di carattere generale risultante dalle norme contenute negli artt. 162 e 163 cod. proc. pen. e 2724, 2725 cod.civ.. (nella specie trattavasi di citazione per riassunzione in Sede di rinvio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Pen. art. 162, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)