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Sez. 5, Sentenza n. 10592 del 13/05/2011 (Rv. 618089 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs n. 472 del 1997 - Applicabilità anche a debiti di imposta precedenti l'entrata in vigore del d.lgs cit. - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618089-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, può trovare applicazione, in base al principio della retroattività delle disposizioni favorevoli al contribuente, anche ai debiti di imposta precedenti l'entrata in vigore del citato d.lgs, sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del medesimo d.lgs (e cioè che la fase di accertamento della violazione non sia già esaurita o che la fase contenziosa relativa all'eventuale impugnazione dell'atto di irrogazione non si sia conclusa con sentenza definitiva) e sempre che il rapporto tributario non sia ormai transitato nella fase di riscossione coattiva, a seguito della notifica dell'avviso di mora. Con la notifica di tale atto, infatti, è da escludersi in radice la spontaneità del pagamento, assunta dall'art. 13 cit. a presupposto essenziale dell'istituto in esame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)