Sez. 2, Sentenza n. 1156 del 22/04/1974 (Rv. 369164 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - TEMPESTIVITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COMMITTENTE - RISPETTO DEL TERMINE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE PER LE DIFFORMITA ED I VIZI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - TEMPESTIVITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COMMITTENTE - RISPETTO DEL TERMINE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE PER LE DIFFORMITA ED I VIZI.*
L'Onere della prova di avere tempestivamente provveduto alla denuncia dei vizi e difformita dell'opera, o di avere formulato eventuali riserve all'atto dell'accettazione dell'opera stessa al fine di impedire l'effetto liberatorio di quest'ultima, e a carico del committente. Il rispetto del termine decadenziale per la denuncia, previsto dall'art 2226 cod civ, rappresenta una condizione di proponibilita della pretesa del committente relativa ai vizi e difformita dell'opera, anche se tale pretesa sia fatta valere in via di eccezione. (V 2119'66, mass n 324132; 960'66, mass n 321915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)