Sez. 3, Sentenza n. 6257 del 29/11/1984 (Rv. 437884 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - AFFIDAMENTO DELLA LAVATURA A SECCO DI TESSUTI - NATURA DEL RELATIVO CONTRATTO - DIFETTI NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA - DENUNCIA - TERMINE - OSSERVANZA - PROVA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - AFFIDAMENTO DELLA LAVATURA A SECCO DI TESSUTI - NATURA DEL RELATIVO CONTRATTO - DIFETTI NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA - DENUNCIA - TERMINE - OSSERVANZA - PROVA.*
In relazione al contenuto essenziale del rapporto ed alle reciproche obbligazioni delle parti, il negozio con cui venga affidato il servizio di lavatura a secco di tessuti (od oggetti) configura un contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 cod. civ., con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 2226 cod. civ. in forza del quale, qualora il committente riscontri difetti nell'esecuzione dell'opera, deve denunziare gli stessi entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, restando a suo carico, in caso di controversia, l'Onere probatorio di tale tempestiva denunzia. (Conf 1156/74, mass n 369164; (Conf 960/66, mass n 321915 sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)