Sez. 6, Sentenza n. 2772 del 09/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201353 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti- Continuità e sistematicità dello spaccio - Predisposizione di una stabile struttura operativa - Necessità - Appartenenza di gran parte degli associati allo stesso nucleo familiare - Irrilevanza - Divisione dell'associazione in due gruppi autonomi - Irrilevanza - Diversità e contrapposizione degli interessi degli associati - Irrilevanza - Cessione di quantitativi di sostanza stupefacente tra gli stessi associati - Irrilevanza.
Stupefacenti - In genere
In tema di associazione a delinquere al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dello spaccio e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso, né l'unicità dell'associazione è esclusa dal fatto che la stessa si articoli in due gruppi distinti operanti in ambienti diversi e con distinta clientela: infine la costituzione e la partecipazione alla medesima associazione non è incompatibile con l'accertamento di una pluralità di cessioni di droga tra gli stessi partecipi all'associazione, né da eventuali conflitti di interesse tra i soci in ordine ai singoli atti di cessione interna.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)