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Sez. 6, Sentenza n. 2851 del 16/12/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 229510 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Vincolo associativo tra fornitori e commercianti al minuto o tra componenti di gruppi separati di distribuzione - ConfigurabilitĂ  - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229510-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere finalizzata a narcotraffici, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)