diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20806 del 06/09/2017 (Rv. 645301 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ammissibilità - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2017-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645301-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)