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Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013 (Rv. 628234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ammissibilità - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)