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Sez. U, Sentenza n. 4021 del 08/05/1997 (Rv. 504149 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Esercizio del privilegio sull'immobile trasferito - Preventiva escussione del soggetto passivo dell'I.N.V.I.M. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504149-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI

In tema di I.N.V.I.M., l'amministrazione finanziaria può fare valere il privilegio sull'immobile trasferito, al fine della realizzazione dei crediti di cui all'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, senza necessità della preventiva escussione dei soggetti passivi della stessa imposta indicati nell'art. 4 del d.P.R. da ultimo richiamato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)