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Sez. 5, Sentenza n. 6050 del 26/04/2002 (Rv. 554006 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Fattispecie relativa a nota della Direzione regionale delle entrate a seguito di diffida ad adempiere del contribuente.
Stato
decisa il 2002-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554006-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992), è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame (giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), e consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita. In quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la nota della Direzione regionale delle entrate - con la quale si comunicava al contribuente che si sarebbe provveduto al richiesto decreto di rimborso, a seguito della diffida da costui inoltrata per l'esecuzione del pagamento, in ossequio alla decisione della Commissione tributaria centrale, che aveva ordinato la restituzione di quanto indebitamente da quello corrisposto a titolo di INVIM - esprimesse inequivocabilmente l'accettazione della decisione del giudice tributario, e ciò in considerazione della chiara volontà contenuta nel documento e dell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in materia di INVIM, riguardante l'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria, al fine della realizzazione dei suoi crediti, non ha la necessità della preventiva escussione dei soggetti passivi dell'imposta indicati nell'art. 4 del d.P.R. n. 643, vigente in quel momento storico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)