Sez. 3, Sentenza n. 7935 del 04/05/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165880 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - IN SEDE AMMINISTRATIVA DURANTE LA PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL GIUDICE ESCLUDENTE L'OBLAZIONE - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE (ESAZIONE DI IMPOSTA DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA).*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - IN SEDE AMMINISTRATIVA DURANTE LA PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL GIUDICE ESCLUDENTE L'OBLAZIONE - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE (ESAZIONE DI IMPOSTA DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA).*
L'oblazione avvenuta in Sede amministrativa durante la pendenza del procedimento davanti all'autorità giudiziaria non può avere alcuna efficacia allorché il giudice ritenga il fatto costitutivo di reato non oblazionabile. Infatti, la qualificazione giuridica del fatto spetta soltanto al magistrato investito del giudizio e non può essere influenzata da interferenze dell'autorità amministrativa. (nella specie trattavasi di evasione della imposta di consumo di energia elettrica commessa con frode). (V mass n 161068).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 2, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)