Sez. 3, Sentenza n. 6218 del 21/11/1981 (Rv. 417002 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - MAGAZZINI GENERALI (DEPOSITO ALLA "RINFUSA") - IN GENERE (RESPONSABILITÀ DEI MAGAZZINI) - DISCIPLINA APPLICABILE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - MAGAZZINI GENERALI (DEPOSITO ALLA "RINFUSA") - IN GENERE (RESPONSABILITÀ DEI MAGAZZINI) - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Anche per il deposito nei magazzini generali (od in deposito franco) i rapporti che si costituiscono tra le parti contraenti devono ritenersi disciplinati, pur nel silenzio della legge, ma in forza del nesso sistematico che unisce la terza Sezione alla prima del capo dodicesimo del terzo titolo del libro quarto del codice civile, dalle norme generali sul deposito (peraltro integrate e modificate dagli artt. 1787 - 1789 cod. civ.), con la conseguenza che i magazzini generali sono soggetti, oltre allo specifico Obbligo ex art. 1787 citato quanto alla conservazione delle merci depositate, alla responsabilità delineata negli artt. 1766, 1768 e 1780 cod. civ. ed alla colpa presunta che ne è causa genetica, superabile solo con la prova della non imputabilità dell'inadempimento, e cioè della imprevedibilità o inevitabilità della perdita della cosa depositata, ovvero - a fortiori - dell'estraneità della perdita stessa rispetto al comportamento tenuto dal depositario nell'esecuzione del contratto. (V 3292/79, mass n 399685; (V 1090/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1787, Cod. Civ. art. 1789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)