Sez. 1, Sentenza n. 617 del 01/10/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119619 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - NULLITA - SANATORIA - LETTURA VIETATA DI TESTIMONIANZA ED UTILIZZAZIONE COME PROVA - NULLITA SANABILE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - NULLITA - SANATORIA - LETTURA VIETATA DI TESTIMONIANZA ED UTILIZZAZIONE COME PROVA - NULLITA SANABILE.*
Ove non sussistano le condizioni previste nell'art 462 n 1 cod proc pen e malgrado cio si proceda alla lettura di una deposizione testimoniale, valorizzandosene le risultanze quali fonti di prova, si verifica una nullita relativa che, a sensi dell'art 471 cod proc pen, resta sanata se la parte interessata non la fa rilevare immediatamente dopo il compimento dell'atto, con dichiarazione inserita nel processo verbale. (Conf 109810, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Pen. art. 471
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)