Sez. 2, Sentenza n. 2042 del 16/10/1968 Ud. (dep. 31/12/1968) Rv. 109810 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA.*
Il silenzio serbato dal PM e dalle parti private di fronte alla irregolare lettura di deposizioni testimoniali sana ogni nullita e cio per il disposto dell'art. 471 cod.proc.pen. secondo cui le nullita verificatesi nel dibattimento sono sanate se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto e, quando cio non e possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto stesso con dichiarazione inserita nel processo verbale. (V. 105251, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)