Sez. L, Sentenza n. 12384 del 06/11/1999 (Rv. 530959 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Trascrizione della parte espositiva della sentenza impugnata - Sufficienza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il disposto dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando nel ricorso stesso sia stata trascritta la parte espositiva della sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle altre parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)