Sez. 1, Sentenza n. 7517 del 26/08/1994 (Rv. 487772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Mancanza - Conseguenze - Rinvio alla narrativa della sentenza impugnata - Insufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve necessariamente risultare dal contesto dell'atto, senza necessità di far ricorso ad altre fonti, sicché è inammissibile il ricorso quando tali fatti, almeno nel loro nucleo essenziale, indispensabile per conoscere gli esatti termini della controversia, non siano in esso esposti e non siano neppure desumibili dai motivi di doglianza svolti dal ricorrente, non essendo consentito ovviare a siffatta carenza mediante il mero rinvio alla narrativa della sentenza impugnata senza che essa sia trascritta nel ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)