Sez. 2, Sentenza n. 815 del 20/03/1971 (Rv. 350646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - PERIODO DI PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI - PERSISTENZA - LIMITI - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO CONTEMPLANTE L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PREVIO PAGAMENTO DELLA INDENNITA - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - PERIODO DI PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI - PERSISTENZA - LIMITI - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO CONTEMPLANTE L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PREVIO PAGAMENTO DELLA INDENNITA - LEGITTIMITA.*
Intimato il licenziamento da parte del datore di lavoro, il periodo compreso fra la data del preavviso e quella del termine finale del rapporto deve considerarsi come prosecuzione di esso, onde le parti conservano, di regola, i diritti e i doveri che avevano in precedenza, salvo che il prestatore di lavoro, accettando anche implicitamente, senza riserve, l'indennita sostitutiva offerta dall'altra parte, acconsenta all'immediata risoluzione del rapporto, la quale avviene nel momento in cui cessa l'attivita lavorativa. Con tali principi non contrasta la norma del contratto collettivo postcorporativo che consente al datore di lavoro, prima e dopo l'inizio del periodo di preavviso, di interrompere il rapporto, previo pagamento dell'indennita sostitutiva. (V 607'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 11/12/1961 num. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)