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Sez. 2, Sentenza n. 808 del 23/03/1973 (Rv. 363070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PERIODO - LICENZIAMENTO PRIMA DEL TERMINE DEL RAPPORTO - RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSENSO DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - IRRILEVANZA - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - AVVENUTA DAZIONE DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1973-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PERIODO - LICENZIAMENTO PRIMA DEL TERMINE DEL RAPPORTO - RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSENSO DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - IRRILEVANZA - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - AVVENUTA DAZIONE DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - ININFLUENZA.*

Intimato il licenziamento nel periodo compreso tra la data del preavviso e quella del termine finale del rapporto di lavoro subordinato, il rapporto stesso resta in vita, a meno che non sia intervenuta una contraria manifestazione di volonta del lavoratore, volonta che puo sussistere anche nel senso in cui il lavoratore, avendo accettato, senza riserve, l'indennita sostitutiva offerta, abbia consentito implicitamente alla immediata risoluzione del rapporto, ma che comunque deve essere provata in modo preciso ed univoco e non e desumibile da quella sola accettazione. Conseguentemente se nel periodo fra il preavviso ed il termine finale del rapporto avviene il trapasso dell'azienda, il rapporto medesimo prosegue nei confronti del nuovo titolare e non e deciso che il precedente imprenditore abbia corrisposto al lavoratore l'indennita di fine lavoro. (V 815/71, mass n 350646; 2380/70, mass n 348609; (V 2001/65, 924/65; 809/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)