Sez. L, Sentenza n. 11058 del 24/04/2024 (Rv. 671001-01)
CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI | Agevolazioni contributive - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e successiva rateizzazione - Debito contributivo residuo conseguente - Art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 ratione temporis vigente - Nuova modalità di definizione agevolata del debito residuo - Sussistenza - Proroga della sospensione - Insussistenza - Fattispecie. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - In genere. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - In genere.
CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI
In tema di agevolazioni contributive previste in seguito a calamità naturali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, ratione temporis vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo conseguente alla sospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 e dalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogato detta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto solo per sanare quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamenti rateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione a cartella di pagamento proposta da soggetto che, omesso ogni versamento dal giugno 2004, assumeva di poter beneficiare della definizione agevolata mediante pagamento, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2007).
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 1 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 10/06/2005 num. 3442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)