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Sez. L - , Sentenza n. 26372 del 07/11/2017 (Rv. 646206 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI | Ordinanze di protezione civile - Contenuto - Richiamo in norme primarie successive - Rinvio di natura materiale - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646206-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI

Le ordinanze previste dall’art. 5 della l. n. 225 del 1992, con cui si delibera lo stato di emergenza, nella sua durata ed estensione territoriale, devono essere motivate e contenere le indicazioni delle principali norme cui si intende derogare, sicché, qualora alcuni contenuti di esse siano richiamati da una legge ordinaria, destinata a regolare situazioni distanti dal verificarsi dell’emergenza, anche se da questa dipendenti, tale rinvio è di natura materiale e recettizia per cui si cristallizza nella norma di rango primario, quale nuova fonte di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il diritto ad usufruire della sospensione dei versamenti contributivi ed assistenziali per i soggetti residenti ed aventi sede legale nel territorio della provincia di Catania, disposta con un'ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri più volte prorogata, sebbene l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, che aveva limitato successivamente la platea dei beneficiari, avesse effettuato, per l’individuazione dei destinatari, un rinvio ad altra ordinanza già annullata in sede amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)