Sez. 2, Sentenza n. 1852 del 30/07/1965 (Rv. 313511 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE DI SENTENZA D'APPELLO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE DI SENTENZA D'APPELLO.*
Il riferimento in sentenza ad altra motivazione puo ritenersi legittimo soltanto quando il giudice, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali dell'altra motivazione, dimostri non solo di voler far propria tale motivazione, ma sopratutto di aver esaminato le censure contro di essa proposte dalle parti e di averle ritenute infondate per motivi ben indicati, in modo da consentire il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione. Pertanto, non e consentito al giudice di appello di riferirsi sic et simpliciter alle considerazioni esposte dal primo giudice, senza neppure riprodurle o richiamarle (- cosi detta motivazione, per relationem,) ma limitandosi genericamente a dichiarare la loro perfetta rispondenza agli elementi acquisiti, cio tanto piu quando le censure investano la sentenza di primo grado proprio per difetto di motivazione o per errata valutazione delle prove. (Conf. 1232/63, 1110/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)