Sez. 2, Sentenza n. 734 del 02/05/1966 Ud. (dep. 25/08/1966) Rv. 102433 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO.*
La differenza tra il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta sta in cio, che mentre nel primo la frode viene attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre altri in errore, nel secondo il fine illecito viene conseguito mediante la dissimulazione di una condizione vera, e precisamente della insolvibilita dell'agente, la quale rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)