Sez. 1, Sentenza n. 1637 del 07/04/1986 Cc. (dep. 18/04/1986) Rv. 172484 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - CONCORSO CON ESECUZIONE DI PENA - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - ESCLUSIONE - DIVIETO DI ESECUZIONE DELLA MISURA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - CONCORSO CON ESECUZIONE DI PENA - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - ESCLUSIONE - DIVIETO DI ESECUZIONE DELLA MISURA.*
Lo stato di carcerazione per espiazione di pena in cui si trova il soggetto proposto per una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è incompatibile non con l'applicazione della misura, la quale postula soltanto l'attualità del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto, ma soltanto con la esecuzione di essa, che potrà avere inizio solo dopo la cessazione, per qualsiasi causa, dello stato di carcerazione, salva la potestà del proposto di chiedere la revoca della misura, per il venir meno della sua pericolosità per effetto dell'incidenza positiva della funzione risocializzante della pena.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)