Sez. 1, Sentenza n. 940 del 07/04/1989 Cc. (dep. 10/05/1989) Rv. 181307 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROPOSTO DETENUTO PER ESPIAZIONE DI PENA - APPLICAZIONE DELLA MISURA - AMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE DI ESSA - SLITTAMENTO A FINE PENA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROPOSTO DETENUTO PER ESPIAZIONE DI PENA - APPLICAZIONE DELLA MISURA - AMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE DI ESSA - SLITTAMENTO A FINE PENA.*
Lo stato di detenzione per espiazione di pena in cui si trova il soggetto proposto per una misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) è incompatibile non con l'applicazione della misura, ma solo con la sua esecuzione che avrà luogo - permanendo l'attualità del giudizio di valore sulla pericolosità del soggetto stesso - solo quando lo stato di detenzione per le ragioni più svariate, sarà cessato, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca della misura per il venir meno della propria pericolosità in virtù della espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena. (Conf mass n 172484; (Conf mass n 161719).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)