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Sez. L, Sentenza n. 1602 del 08/03/1984 (Rv. 433678 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - DEDUZIONE DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA IN FUNZIONE STRUMENTALE RISPETTO AL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433678-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - DEDUZIONE DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA IN FUNZIONE STRUMENTALE RISPETTO AL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'Azione di accertamento della qualifica, intesa come posizione del lavoratore nell'azienda, vale a dire come status (sia pure improprio) in cui confluisce una pluralità di situazioni giuridiche dipendenti dalla qualifica stessa, è soggetta a prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ. decorrente in costanza del rapporto di lavoro, non avendo essa un immediato riflesso sul diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione correlative all'Esercizio di mansioni effettivamente espletate, le quali spettanze, tutelabili a norma dell'art. 36 cost., sono invece soggette alla prescrizione breve, prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.. pertanto solo nell'ipotesi in cui il diritto alla qualifica sia fatto valere in funzione non già autonoma, ma strumentale rispetto al diritto alla retribuzione, cioè come mezzo necessario per determinare i criteri di quantificazione della retribuzione, esso non assume fisionomia propria e perciò resta soggetto alla prescrizione breve. (V 376/83, mass n 425190; (V 6164/83, mass n 430954; (V 4916/81, mass n 415662; (V 4234/80, mass n 408111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)