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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2407 del 29/01/2019 (Rv. 652330 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Irpef - Redditi da lavoro dipendente - Licenziamento illegittimo - Indennità commisurata alla retribuzione non percepita - Redditi sostituiti o perduti - Equiparabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652330-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, l'indennità commisurata alla retribuzione non percepita disposta a titolo di risarcimento del danno dalla sentenza che, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, dichiara l'illegittimità del licenziamento, è equiparabile ad emolumenti arretrati i quali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati alla stessa tassazione dei redditi sostituiti o perduti, atteso che l'annullamento del licenziamento ripristina il rapporto di lavoro con effetto "ex tunc", lasciandone inalterata la continuità.

Riferimenti normativi: Legge 20/04/1970 num. 300 art. 18, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)