Sez. L, Sentenza n. 23666 del 11/11/2011 (Rv. 619650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione - Natura giuridica - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" di lucro cessante - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, l'indennità prevista dall'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione "juris et de jure" del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell'indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)