Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 06/07/1998 Cc. (dep. 13/08/1998) Rv. 211273 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento - Sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione con la quale si disponga la contestuale trasmissione degli atti al giudice di merito - Rientra tra le "altre cause" previste dall'art. 303 cod. proc. pen. - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Anche l'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, quando sia accompagnato dalla trasmissione degli atti al giudice di merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento e, conseguentemente, una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare. (Fattispecie nella quale la S.C. aveva annullato senza rinvio un atto abnorme, ordinando la trasmissione degli atti al giudice di merito costituendo siffatta ipotesi una "altra causa" prevista dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)