Sez. 6, Sentenza n. 39266 del 05/07/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 257088 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento ad altra fase o grado di giudizio - Applicazione dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)