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Sez. U, Ordinanza n. 14201 del 29/05/2008 (Rv. 603274 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di indennizzo per arricchimento senza causa - Legge applicabile - Sussistenza delle condizioni determinanti la giurisdizione del giudice italiano - Onere probatorio a carico dell'attore - Criteri.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603274-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta nei confronti di uno straniero - fermo restando che, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 218 del 1995, si applica la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione - la prova dell'esistenza delle condizioni per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano incombe sull'attore, che ha l'onere di dimostrare, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 44 del 2001, che la società convenuta ha in Italia la sede statutaria o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale ovvero, ai sensi dell'art. 3, un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; né sono applicabili i criteri previsti dall'art. 5 del citato regolamento, che riguardano la materia contrattuale, alla quale, in difetto di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra, non è riconducibile la domanda ex art. 2041 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 61, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 3, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)