Sez. U, Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010 (Rv. 611522 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Decreto ingiuntivo emesso a favore di società con sede legale in Italia ed opposto da società con sede legale nel Regno Unito - Criterio di collegamento della "sede statutaria" di cui all'art. 60, lett. a), del Regolamento CE n. 44/2001 - Portata - Riferimento ai criteri di collegamento fissati dall'art. 7 del Regolamento CE n. 2157/2001 e dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1346/2000 - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'adito giudice italiano sulla "prova contraria" rispetto alla domiciliazione presso la sede statutaria - Applicabilità dell'art. 46 cod. civ. - Necessità - Fondamento - Presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva - Portata e limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione sulla domanda di pagamento di compensi a titolo di prestazione di servizi contrattualmente pattuiti proposta, tramite decreto ingiuntivo poi opposto, da una società con sede legale in Italia nei confronti di una società con sede legale nel Regno Unito, al criterio di collegamento della "sede statutaria" della società, fissato dall'art. 60, lett. a), del Regolamento CE n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) deve attribuirsi, in ragione di esigenze di armonizzazione della normativa comunitaria, valenza presuntiva analoga a quella dei criteri di collegamento dell'"amministrazione centrale" e della sede statutaria, applicabili, ai sensi rispettivamente dell'art. 7 del Regolamento CE n. 2157/2001(relativo allo Statuto della Società europea) e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 1346/2000 (relativo alle procedure di insolvenza), "sino a prova contraria". Ne consegue, quanto alla anzidetta "prova contraria", che il giudice italiano adito, dovendo applicare il diritto nazionale per verificare se la parte abbia il domicilio nello Stato (art. 59 del Regolamento CE n. 44/2001), deve fare riferimento alla disciplina recata dall'art. 46 cod. civ., non potendo, a tal fine, ritenere superata la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva - quest'ultima da individuarsi nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente - nel caso in cui talune attività sociali risultino decentrate ovvero vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative o nel quale si trovi una persona che genericamente curi gli interessi della società stessa o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 59, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 60, Regolam. Consiglio CEE 08/10/2001 num. 2157 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)