Sez. 1, Sentenza n. 532 del 02/04/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112362 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA -RAPINA IMPROPRIA -REQUISITO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA VIOLENZA O MINACCIA - ESTREMI - ANALOGA CON IL CONCETTO DI QUASI FLAGRANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA -RAPINA IMPROPRIA -REQUISITO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA VIOLENZA O MINACCIA - ESTREMI - ANALOGA CON IL CONCETTO DI QUASI FLAGRANZA.*
Per aversi l'elemento dell'immediatezza richiesto dall'art 628 comma secondo cod pen, non e necessario che dalla sottrazione alla violenza o minaccia non sia trascorso nessun intervallo cronologico ovvero sia trascorso solo un tempo praticamente non apprezzabile. E sufficiente, invece, che la violenza o minaccia sia unita in un unico contesto alla sottrazione e non sia effetto di una reazione tardiva di colui al quale la cosa fu sottratta e cio in corrispondenza con il concetto accolto dal terzo comma dell'art 237 cod proc pen (quasi flagranza). (V 106795, anno 1968 102823, anno 1966, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)