Sez. 5, Sentenza n. 25604 del 17/12/2010 (Rv. 615376 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Reg. CEE n. 859/92 - Importazione di "baby beef" dalle Repubbliche della ex Jugoslavia - Regime agevolato - Presupposto - Vidimazione della certificazione da parte di Organismi abilitati - Conseguenze - Inapplicabilità del regime agevolato alle ex repubbliche jugoslave non dotate di tali Organismi - Applicabilità del regime del daziato sospeso per le importazioni provenienti da questi ultimi Stati - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il Reg. CEE n. 859/92, seppure riferito nel Preambolo al regime speciale di importazioni di "baby beef" dalle Repubbliche della ex Jugoslavia, stabilisce all'art. 1, quale presupposto per il "prelievo ridotto riscosso all'importazione", la necessità della vidimazione della certificazione, di cui all'art. 7 del Regolamento CEE n. 545/92, da parte di uno degli organismi emittenti abilitati, indicati nell'allegato I al citato Reg. 859/92 che, però, indica quali soli organismi abilitati quelli della Repubblica della Croazia e della Slovenia, con la conseguenza che il regime daziario agevolato non potrà valere per le esportazioni provenienti dalle Repubbliche di Macedonia, Bosnia Erzegovina e Montenegro alle quali quindi, non è applicabile il c.d. daziato sospeso, previsto dall'art. 164 del regolamento doganale, reso con r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, non sussistendone il presupposto dell'obiettiva incertezza sul regime doganale applicabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1896 num. 65 art. 164, Regolam. Commissione CEE 03/04/1992 num. 859 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 03/02/1992 num. 545 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)