Sez. 5, Sentenza n. 21227 del 29/09/2006 (Rv. 594800 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Procedura del "daziato sospeso" - Caratteri - Presupposto impositivo - Obbligazione tributaria - Insorgenza - Momento - Deroga alla disciplina ordinaria - Esclusione - Pretesa impositiva - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Accettazione della dichiarazione doganale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, nella procedura del cd. daziato sospeso, prevista dall'art. 164 del regolamento doganale, reso con r.d. 13 febbraio 1896, n. 65 - la quale, nei casi di obiettiva incertezza circa il regime daziario applicabile (incertezza riguardante, nella specie, l'applicabilità nel 1992 di un regime agevolato all'importazione di carni bovine da uno dei Paesi del territorio della ex Jugoslavia), consente il rilascio, "previo deposito a garanzia", della merce sottoposta a vincolo doganale, prescindendo dal definitivo accertamento dell'obbligazione all'importazione nonché dalla sua puntuale liquidazione con relativa riscossione -, il presupposto impositivo, e quindi l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, si realizza comunque, ai sensi dell'art. 201, del reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, in sintonia con l'art. 36 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con l'introduzione nel territorio comunitario di merce proveniente da Paesi terzi e con la destinazione al consumo impressa dall'importatore mediante la dichiarazione doganale. La procedura del daziato sospeso, quindi, attiene non alla fase genetica del rapporto obbligatorio, ma alla sua fase "attuativa", sicché la bolletta a daziato sospeso non produce effetto sospensivo o interruttivo sul termine triennale previsto dall'art. 221 del codice doganale comunitario per la comunicazione al debitore dell'importo contabilizzato dei dazi dovuti, e dall'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 per l'esercizio dell'azione di riscossione dei diritti doganali, decorrendo il (comune) termine di prescrizione, rispettivamente, dalla data di nascita dell'obbligazione doganale - risalente (art. 201 cit.) al momento di immissione in libera pratica con l'accettazione della dichiarazione in dogana -, e - per la norma nazionale (ove manchi la loro liquidazione dei diritti sulla bolletta) - dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili. Pertanto, il diritto all'esazione non è differito o condizionato al momento in cui viene definitivamente liquidato il tributo, ma rimane intimamente collegato al momento di insorgenza dell'obbligazione mediante l'effettuazione dell'operazione di importazione che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, e quindi alla data di accettazione della dichiarazione doganale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1896 num. 65 art. 164, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)