Sez. 3, Sentenza n. 6709 del 04/08/1987 (Rv. 454929 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO - CUSTODIA E MANUTENZIONE - PORTATA - RIPARAZIONI STRAORDINARIE ANCORCHÉ URGENTI - ESCLUSIONE - LIMITI - MERA SEGNALAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE DETTE RIPARAZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO - CUSTODIA E MANUTENZIONE - PORTATA - RIPARAZIONI STRAORDINARIE ANCORCHÉ URGENTI - ESCLUSIONE - LIMITI - MERA SEGNALAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE DETTE RIPARAZIONI.*
L'art. 1621 cod. civ. limita gli obblighi dell'affittuario alle sole riparazioni di piccola manutenzione, attribuendo al concedente l'Onere della straordinaria manutenzione, con la conseguenza che l'Obbligo di custodia e di manutenzione del fondo e delle sue pertinenze, ivi compresa la casa colonica, non può estendersi fino all'esecuzione delle riparazioni straordinarie ancorché urgenti, restando esclusa la configurabilità di qualsiasi violazione di un Obbligo giuridico a carico dell'affittuario al di fuori della mera segnalazione della necessità delle riparazioni straordinarie ed urgenti, a cui dovrà provvedere il proprietario. (V 2726/63, mass n 264211; (V 106/63, mass n 260137; (V 3044/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)