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Sez. 3, Sentenza n. 106 del 26/01/1963 (Rv. 260137 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - ACCOLLO ALL'AFFITTUARIO - INCOMPATIBILITA CON LO SCHEMA DELL'AFFITTO - SUSSISTENZA DI RAPPORTO ATIPICO - NEGOZIO MISTO - DISCIPLINA GIURIDICA.*
Stato
decisa il 1963-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260137-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - ACCOLLO ALL'AFFITTUARIO - INCOMPATIBILITA CON LO SCHEMA DELL'AFFITTO - SUSSISTENZA DI RAPPORTO ATIPICO - NEGOZIO MISTO - DISCIPLINA GIURIDICA.*

L'accollo all'affittuario delle spese di manutenzione straordinaria e di ricostruzione della cosa data in godimento, anche in dipendenza di cause accidentali, e incompatibile con lo schema dell'affitto, come si desume dagli artt 1579, 1584, 1621 e 1624 cod civ, Ond'e che, in presenza di tale accollo, potra in concreto parlarsi, non di rapporto tipico, ma di rapporto atipico, regolato dalla normativa propria degli elementi tipici che si ravviseranno prevalenti, o dalle regole generali, ove non si ritenga prevalente alcun elemento tipico. La disciplina dei contratti misti non riconducibili ad un tipo prevalente, e data, infatti, dalle regole generali di diritto e, in via analogica, dalle norme stabilite dai contratti tipici piu simili a quello in esame.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1609, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)