Sez. L, Sentenza n. 406 del 21/01/1982 (Rv. 418113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA - PRESTAZIONI SVOLTE IN UNA DELLE FESTIVITÀ EX PRIMO COMMA DEL CITATO ARTICOLO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FESTIVITÀ DELLA PASQUA - DIRITTO ALLA DOPPIA RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - COMPRENSIONE DELLA DOMENICA NELLA SETTIMANA LAVORATIVA PER EFFETTO DEI TURNI PREDISPOSTI - FESTIVITÀ PASQUALE - CARATTERE DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA - PRESTAZIONI SVOLTE IN UNA DELLE FESTIVITÀ EX PRIMO COMMA DEL CITATO ARTICOLO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FESTIVITÀ DELLA PASQUA - DIRITTO ALLA DOPPIA RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - COMPRENSIONE DELLA DOMENICA NELLA SETTIMANA LAVORATIVA PER EFFETTO DEI TURNI PREDISPOSTI - FESTIVITÀ PASQUALE - CARATTERE DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE - CONFIGURABILITÀ.*
A norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, ai lavoratori retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera in una delle festività indicate dal primo comma dello stesso articolo è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio (già corrisposta con lo stipendio), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, o, qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera; fra le festività anzidette, la cui elencazione (2 giugno, 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre) è tassativa, non è compresa la pasqua. Anche in presenza di una contrattazione collettiva (nella specie, accordo aziendale per i dipendenti della RAI del 2 agosto 1950) che preveda distintamente tale solennità, naturalmente coincidente con la domenica, senza disciplinarne il trattamento economico, il diritto dei lavoratori retribuiti in misura fissa alla doppia retribuzione, prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 5 citato, non può prescindere dalla prestazione di attività lavorativa nella festività pasquale, la quale assume invece il ruolo di festività infrasettimanale - con conseguente applicazione, nei confronti dei lavoratori summenzionati, della disciplina di cui alla prima parte del terzo comma dello stesso art. 5 - nel caso in cui, per effetto dei turni predisposti, la domenica risulti compresa nella settimana lavorativa.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)