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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 22/06/1967 (Rv. 328200 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEI CONFINI - CONVENZIONE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE MODIFICATIVA DEI TITOLI DI ACQUISTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328200-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEI CONFINI - CONVENZIONE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE MODIFICATIVA DEI TITOLI DI ACQUISTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*

Le convenzioni tra proprietari di fondi contigui, con le quali si riconosca o determini l'esatta confinazione tra i fondi stessi in base ai relativi titoli di acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione di incertezza e non di operare rettifiche o modificazioni comportanti trasferimenti o scambi di parti, sia pure esigue e marginali, di detti fondi, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento, relativamente ai quali deve escludersi l'esigenza della Forma scritta, prescritta dall'art. 1350, n.1, cod.civ., per le convenzioni che producono effetti traslativi di proprieta immobiliare. Ne consegue che gli indicati negozi possono essere provati anche con testimoni. Qualora pero le parti, nel concordare la linea di confine, non si limitino ad interpretare ed applicare i titoli in forza dei quali hanno rispettivamente acquistato la proprieta dei due fondi contigui, ma vi apportino delle modifiche, operando trasferimenti o permute di zone periferiche, l'intervenuto accordo non ha piu funzione esclusivamente dichiarativa, ma anche traslativa, e la convenzione rientra tra quelle per le quali l'art. 1350 cod.civ. richiede la Forma scritta a pena di nullita. (Conf. 1180-48, 1047-37).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)