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Sez. 2, Sentenza n. 301 del 16/01/1996 (Rv. 495424 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Dichiarazione ricognitiva dell'altrui diritto di proprietà su bene immobile - Effetti costitutivi del diritto - Condizioni - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495424-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell'altrui diritto dominicale su un bene immobile (nella specie, contenuta in un contratto di compravendita di altro immobile) presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall'atto dato che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ad "substantiam", tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)