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Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 26/11/1998 (Rv. 521145 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Collegio giudicante integrato da un vice Pretore onorario (art. 1 legge 534 del 1995) - Limite ai giudizi civili pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Esclusione - Ragioni - "Ratio" della norma e potere del Presidente del Tribunale ex art. 105 R.D. 12 del 1941.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521145-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

L'art. 1 del D.L. 21 aprile 1995 n. 121, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, non limita il potere del Presidente del Tribunale di destinare, come supplente, di un collegio giudicante un vice Pretore onorario alla decisione di processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, perché la ratio della norma, corroborata dall'art. 105 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, è quella di snellire l'arretrato del contenzioso civile, anche instaurato dopo la predetta data.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Decreto Legge 21/04/1995 num. 121 art. 1, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)