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Sez. 1, Sentenza n. 481 del 15/02/1973 (Rv. 362488 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAIBILITA - IMPORTO DOVUTO IN CONCRETO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362488-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAIBILITA - IMPORTO DOVUTO IN CONCRETO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Ai fini dell'imposta di successione, dall'imponibile devesi dedurre l'imposta globale non nell'ammontare calcolato in astratto, bensi nella misura in concreto dovuta. Se pertanto, in virtu di una norma agevolativa, l'imposta globale debba subire una riduzione, ai fini della Determinazione dell'imponibile da assoggettare all'imposta di successione va detratta l'imposta globale nella misura ridotta in concreto dovuta. (Conf 820/71, mass n 359656; V 3950/69, mass n 344381).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)