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Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 08/07/1972 (Rv. 359656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - FATTORE SPICCIOLO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - FATTORE SPICCIOLO - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 4 del contratto collettivo 21 ottobre 1958, recepito nel DPR 14 luglio 1960, n 1010 il cosiddetto fattore spicciolo e definito come un fattore che esercita contemporaneamente, con carattere di continuita, la sua attivita presso due o piu aziende, svolgendo talora anche mansioni diverse da quelle proprie del fattore. (V 3463'69, mass n 343585).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1960 num. 1010 art. 4, Contr. Coll. 21/10/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)