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Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 12/04/1974 (Rv. 368973 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA DI MAGGIORAZIONE - PROPOSIZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368973-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA DI MAGGIORAZIONE - PROPOSIZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

Il coniuge convenuto nel giudizio di divorzio, che non abbia chiesto al tribunale la Determinazione di un assegno di ammontare maggiore di quello stabilito dal Presidente in via provvisoria, non puo proporre per la prima volta in appello tale domanda, trattandosi di domanda nuova, e cio anche se il tribunale abbia provveduto alla Determinazione dell'assegno stesso su domanda dell'altro coniuge (attore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)