Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005 (Rv. 584524 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Modesta entità (micropermanente) - Postumi non superiori al 10 per cento - Incidenza sulla capacità specifica di guadagno - Configurabilità - Esclusione - Salvo prova contraria - Normale incidenza sul danno biologico - Configurabilità - Possibilità di configurazione e conseguente liquidazione di danno patrimoniale - Distinzione tra attività intellettive e attività manuali.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di danni alla persona, i postumi permanenti di modesta entità (cosiddetta micropermanente, correlata al mancato superamento del 10 per cento), di norma, salva diversa prova contraria (il cui onere incombe sul danneggiato), non incidono sulla capacità lavorativa specifica e rimangono valutabili soltanto come danno biologico (e, perciò, di tipo non patrimoniale). In proposito, peraltro, mentre è agevole presumere - con riguardo a quanti svolgono un'attività essenzialmente intellettiva - che i loro guadagni futuri rimarranno sostanzialmente invariati, venendo l'accertata lesione a produrre un pregiudizio esclusivamente nell'ambito del c.d. danno biologico, diversamente deve ritenersi nell'ipotesi del danneggiato che esplichi attività manuali, specie se particolarmente faticose e usuranti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)