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Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671155-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)