Sez. 3, Sentenza n. 5905 del 17/03/2006 (Rv. 591024 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Procura alle liti - Potere del procuratore di compiere atti di disposizione del diritto in contesa (es. rinuncia) - Esclusione - Mandato speciale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI
La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual'è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che tra le attribuzioni del procuratore rientri quello di rinunziare ad eventuali eccezioni, in particolare nella specie all'eccezione di nullità della c.t.u.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)