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Sez. 1, Sentenza n. 18022 del 24/04/2007 Cc. (dep. 10/05/2007) Rv. 237365 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Comportamento del condannato - Valutazione - Parametri del giudizio - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237365-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza che, esclusi dal campo d'indagine i tratti psicologici della personalità o l'intimo grado di adesione ai valori etici e ideologici espressi dall'ordinamento e prendendo in esame esclusivamente le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo dell'esecuzione della pena e le relazioni degli operatori penitenziari ispirate al principio di progressività trattamentale, aveva dato atto del lungo percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione, caratterizzato dall'avvenuta esplicitazione delle responsabilità politiche, dalla rivisitazione storica e dal distacco dall'esperienza di militanza eversiva e di lotta armata, dalla riflessione critica sull'immane dolore causato alle vittime dei reati, dal rinnovato rapporto instaurato con le istituzioni e la società civile in conformità al quadro di riferimento ordinamentale, dagli studi universitari, dall'impegno lavorativo e solidaristico a favore dei soggetti più emarginati della società, dalla corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 1 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)