Sez. 1, Sentenza n. 25982 del 18/05/2005 Cc. (dep. 14/07/2005) Rv. 232001 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Comportamento del condannato - Requisito del ravvedimento - Collegamento con l'atteggiamento nei confronti delle vittime - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di liberazione condizionale, nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell'art. 176 cod.pen., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo. Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva desunto la sussistenza del requisito del ravvedimento in base al certo ed irrevocabile ripudio per la lotta armata manifestato da un soggetto condannato "per ideologia").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)